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CODICE CIVILE del contratto di Agenzia - USARCI Alessandria e Asti

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Art. 1742 (2)- Nozione
            
1. Col   contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere,   per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una   zona determinata [1752; 290 c.n.]
  
2. Il contratto deve essere provato per   iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla   stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole   aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile (1).
  
(1)      Comma così sostituito dall'art.   1, D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 (Gazz. Uff. 19 marzo 1999, n. 65). Il testo   precedentemente in vigore, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 settembre 1991, n.   303, emanato in attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento   dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali   indipendenti, a norma dell'art. 15, L. 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge   comunitaria 1990), così disponeva: «Ciascuna parte ha il diritto di ottenere   dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto». L'art. 6 del   suddetto decreto n. 303 del 1991 aveva stabilito che le nuove disposizioni si   applicassero ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a   decorrere dal 1° gennaio 1994.
  
(2)      Per la disciplina dell'attività   di agente e rappresentante di commercio vedi L. 3 maggio 1985, n. 204.

            
Art. 1743 - Diritto   di esclusiva
            
1.  Il preponente non può valersi   contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di   attività [c.c.1748], né l'agente   può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo   gli affari di più imprese in concorrenza tra loro [c.c. 1567 e seguenti].

            
Art. 1744 - Riscossioni
            
1. L'agente   non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente [c.c. 1188]. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non   può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione [c.c. 1732, 2210].
            

Art. 1745 - Rappresentanza dell'agente
            
1. Le   dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il   tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [1495, 2226] sono validamente fatti all'agente   [c.c. 1512, 1752, 1903, 2212].
  
2. L'agente può chiedere i provvedimenti   cautelari [c.p.c. 669 bis ss.]   nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per   la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

            
Art. 1746 - Obblighi dell'agente
            
1. Nell'esecuzione   dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con   lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in   conformità delle istruzioni ricevute [c.c.   1711] e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni   del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per   valutare la convenienza dei singoli affari [c.c. 1759]. È nullo ogni patto contrario (1).
  
2. Egli   deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario [c.c. 1731 e ss] ad eccezione di   quelli di cui all'articolo 1736(2),   in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
  
3. È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche   solo parziale, per l'inadempienza del terzo. E' però consentito   eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di   una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento   a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente   determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare   più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe   diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo"   (3).
  
(1)      Comma così sostituito dall'art.   2, D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 (Gazz. Uff. 19 marzo 1999, n. 65). Il testo   precedentemente in vigore così disponeva: «L'agente deve adempiere l'incarico   affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente   le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona   assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei   singoli affari».
  
(2)      Comma così modificato dall'art.   28, L. 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999). Il testo   precedentemente in vigore così disponeva: «Egli deve altresì osservare gli   obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla   natura del contratto di agenzia».
  
(3)      Comma aggiunto dall'art. 28, L.   21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999).

            
Art. 1747 - Impedimento dell'agente
            
1. L'agente che non è in grado di eseguire   l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente [c.c. 1710]. In mancanza è obbligato   al risarcimento del danno [c.c. 1223,   1727].
            
Art. 1748 (1)- Diritti dell'agente
            
1. Per   tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla   provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo   intervento.
  
2. La   provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi   che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello   stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti   riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito [c.c. 1743].
  
3. L'agente   ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di   scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o   all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine   ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da   ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la   provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche   circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
  
4.  Salvo   che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e   nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la   prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta   all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il   terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire al prestazione qualora il   preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico [c.c. 1742, 1749, 1755].
  
5. Se   il preponente ed il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte,   esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una   provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal   giudice secondo equità.
  
6. L'agente   è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella   misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non   avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto   più sfavorevole all'agente.
  
7.  L'agente   non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia [c.c. 1719, 1756].
  
(1)  Articolo così sostituito   dall'art. 3, D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 (Gazz. Uff. 19 marzo 1999, n.   65). Il testo precedentemente in vigore, come modificato dall'art. 2, D.Lgs.   10 settembre 1991, n. 303, emanato in attuazione della direttiva 86/653/CEE   relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli   agenti commerciali indipendentemente, a norma dell'art. 15 della L. 29   dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), così disponeva: «Diritti   dell'agente ed obblighi dei proponenti. L'agente ha diritto alla provvigione   solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto   esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della   parte eseguita. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi   direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata   all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla   provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se   la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta. L'agente   non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. Il preponente deve porre a   disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o   servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie   all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un   termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazione   commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto   normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro   un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata   esecuzione di un affare procuratogli. Il preponente consegna all'agente un   estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese   successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite.   L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato   effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le   provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.   L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni,   in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare   l'importo delle provvigioni liquidate». L'art. 6 del suddetto D.Lgs. n. 303   del 1991 aveva disposto che le nuove disposizioni si applicassero ai   contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1°   gennaio 1994.
            

Art. 1749 (1) - Obblighi   del preponente
            
1. Il   preponente, nei rapporti con l'agente deve agire con lealtà e buona fede.   Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria   relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni   necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro   un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni   commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto   normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro   un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione   di un affare procuratogli.
  
2. Il   preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al   più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del   quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in   base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo   termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate   all'agente.
  
3. L'agente   ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie   per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un   estratto dei libri contabili.
  
4. E'   nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
  
(1)   Articolo così sostituito   dall'art. 4, D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 (Gazz. Uff. 19 marzo 1999, n.   65). Il testo precedentemente in vigore, in cui le disposizioni relative alle   norme corporative erano state abrogate per effetto della soppressione dell'ordinamento   corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e delle organizzazioni   sindacali fasciste disposte con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, così   stabiliva: «Mancata esecuzione del contratto. La provvigione spetta   all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa   imputabile al preponente. Se il preponente e il terzo si accordano per non   dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per   la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata   [dalle norme corporative], dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo   equità».
            

Art. 1750 (1)- Durata del contratto o recesso
            
1. Il   contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito   dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in   contratto a tempo indeterminato.
  
2. Se   il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può   recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine   stabilito.
  
3. Il   termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il   primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato,   a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a   cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli   anni successivi.
  
4. Le   parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il   preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico   dell'agente.
  
5. Salvo   diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve   coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
  
(1)Articolo   così sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, emanato in   attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti   degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. A norma   dell’art. 6, primo comma, dello stesso provvedimento la presente disposizione   si applica ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a   decorrere dal 1° gennaio 1994. Il testo precedente disponeva: “(Recesso dal   Contratto). Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna   delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso all’altra nel   termine stabilito dalle norma corporative o (*) dagli usi. “Il termine di   preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente   indennità”.
  
(*)   L’espressione “dalle norme corporative” è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9   agosto 1943, n.721.
       

Art. 1751 (1)- Indennità in caso di cessazione del rapporto
            
(1) All'atto   della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere   all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni (2):
  
  • a. l'agente   abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato   gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali   vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • b. il   pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze   del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano   dagli affari con tali clienti.
     
(2)     L'indennità   non è dovuta:
  
  • a. quando   il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente   la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria   del rapporto;
  • b. quando   l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da   circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili   all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più   essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
  • c. quando,   ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti   e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
        
(3) L'importo   dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua   calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse   dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di   cinque anni, sulla media del periodo in questione.
  
(4) La   concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto   all'eventuale risarcimento dei danni.
  
(5) L'agente   decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel   termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al   preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
  
(6) Le   disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio   dell'agente.
  
(7) L'indennità   è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente (3).
  
(1) Questo articolo è stato così   sostituito dall’art. 4 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, recante   attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti   degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. A norma   dell’art. 6, secondo comma, dello stesso provvedimento la presente   disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Per le ulteriori   modifiche v. note che seguono.
  
(2) Alinea così sostituita dall’art.   5, comma 1, del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65.
  
(3) Questo comma è stato inserito   dall’art. 5, comma 2, del D.L.vo 15 febbraio 1999, n. 65
       

Art. 1751 bis (1)- Patto di non concorrenza
            
(1) Il   patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del   contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona,   clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il   contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi   all'estinzione del contratto.
  
(2) L’accettazione   del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto,   la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non   provvisionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due   anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e   all’indennità di fine rapporto. La determinazione dell’indennità in base ai   parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti   tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di   accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con   riferimento:
  
  • a. alla   media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla   loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
  • b. alle   cause di cessazione del contratto di agenzia;
  • c. all’ampiezza   della zona assegnata all’agente;
  • d. all’esistenza   o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente (2).
           
(1)Questo   articolo è stato aggiunto dall’art. 5 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303,   recante attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei   diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. A   norma dell’art. 6, primo comma, dello stesso provvedimento la presente   disposizione si applica ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio   1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994.
  
(2)     Questo comma è stato aggiunto   dall’art. 23 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422, a decorrere dal 1°giugno   2001.
            

Art.   1752 - Agente   con rappresentanza
            
(1) Le   disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui   all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione   dei contratti (1387, 1388, 1745).

            
Art. 1753 - Agenti di assicurazione
            
(1)      Le disposizioni di questo capo sono   applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate (1)   dalle norme corporative o (2) dagli usi e in quanto siano   compatibili con la natura dell'attività assicurativa (1903).
  
(1)   Si   vedano, al riguardo: Legge 7 febbraio 1979, n. 48, istituzione e   funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione; Legge 28   novembre 1984, n. 792, istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di   assicurazione.
  
(2)     L’espressione “dalle norma   corporative” è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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