ENASARCO: CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO - usarcialessandria

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ENASARCO: CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO

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CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO

Art. 1 – Oggetto
Nel limite massimo di spesa annua pari a € 150.000,00 la Fondazione bandisce un concorso annuale per la concessione di un contributo di importo massimo di euro 5.200,00, che verranno corrisposti in due semestralità di importo massimo di Euro 2.600,00 ciascuna, in favore dei pensionati ENASARCO, a titolo di contributo per le spese di ospitalità, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018.
Nell’ipotesi in cui il soggiorno abbia avuto inizio dopo il 1° gennaio l’importo verrà proporzionalmente ridotto in base al periodo di effettiva degenza.

Art. 2 – Requisiti
Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti:
  • aver superato il 65° anno di età;
  • essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale o inabilità erogata dall’Enasarco8;
  • non svolgere alcuna attività lavorativa;
  • essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81
  • aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.

Art. 3 – Domande
Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione
Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati:

  • Copia della dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato al richiedente, l’ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicato l’entità della quota rimborsata; prima del pagamento del contributo, l’iscritto dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dalla Casa di riposo che attesti l’effettivo godimento del periodo di ospitalità
  • Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
  • copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5 – Decadenza del diritto
La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 – Calcolo del contributo
Il contributo della Fondazione non potrà superare la spesa totale, realmente sostenuta e regolarmente documentata dal pensionato, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.
Il contributo della Fondazione sarà, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.
Nell’ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l’assegno sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ammontare dell’assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni.

Art. 7 – Decesso
Eventuali importi residui, derivanti dal decesso del pensionato, intervenuto nel corso del semestre, potranno essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro sei mesi dalla data del decesso del beneficiario.

Art. 8 – Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
PENSIONATI
PENSIONATI CONTRIBUTO
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