ENASARCO: CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE - usarcialessandria

Vai ai contenuti

ENASARCO: CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE

Normativa > ENASARCO Prestazioni
CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE
Anno 2018

Art.1 – Oggetto
Nel limite massimo di spesa annua di € 1.000.000,00, per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2018 al 31.12.2018 l’iscritto ha diritto ad un’erogazione da parte della Fondazione di un importo di Euro 750,00. L’importo è pari ad € 650,00 se trattasi del secondo figlio e ad € 500,00 se trattasi del terzo o ulteriore.

Art. 2 – Requisiti
Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:
  • essere un agente in attività, alla data dell’evento, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2017 presenti un saldo attivo non inferiore a euro 1.881,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni, di cui gli anni 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri) oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco (1);  
  • essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Art. 3 – Adozioni
In caso di presentazione della domanda di concessione dell’assegno per adozione, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente all’atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale. Copia della sentenza di adozione dovrà essere prodotta in allegato alla domanda on line.

Art. 4 - Domande
Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente on line, mediante gli istituti di patronato o previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.
Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Art. 5 – Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’art. 4 è la seguente:
  • Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda

Art. 6 – Decadenza del diritto
La presentazione delle domande oltre un anno dall’evento o la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione e la domanda sarà respinta.

Art. 7 – Integrazione documentazione
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
******************************
1 Saranno considerati pensionati di vecchiaia, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Adozione di un figlio
Figlio adottato
Piazza Gabriele D'Annunzio 2 - 15121 ALESSANDRIA
Torna ai contenuti